Sez. 2, Sentenza n. 19643 del 13/09/2006 (Rv. 592697 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Applicabilità dell'art. 5 del cod. pen. come risultante dalla sent. n. 364 del 1988 della Corte Cost. - Conseguenze - Errore sulla liceità del fatto - Agente professionalmente inserito in un determinato campo di attività - Elemento positivo estraneo all'agente, determinante l'errore - Necessità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
Anche nella materia dell'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 deve ritenersi applicabile l'art. 5 cod. pen., quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, secondo la quale viene a mancare l'elemento soggettivo quando ricorra la inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commetta l'illecito. Per la configurabilità di questa situazione, con riferimento alla posizione di colui che professionalmente risulta inserito in un determinato campo di attività ed è quindi tenuto non solo all'obbligo generico di conoscenza ed informazione di ogni cittadino, ma anche a quello specifico in ordine alle norme che disciplinano quel campo di attività, è necessario che l'errore sulla liceità del fatto si fondi su un elemento positivo estraneo all'agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che non aveva ritenuto configurabile l'errore scusabile sulla illiceità del fatto, consistente nell'omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti, effettuato da chi professionalmente svolgeva un'attività di recupero di rifiuti ferrosi, adducendo difficoltà interpretative della normativa sui rifiuti che avevano indotto il legislatore ad un intervento di interpretazione autentica).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)