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Sez. 5, Sentenza n. 5615 del 09/04/2003 (Rv. 562052 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Applicabilità dell'art. 5 cod. pen. - Come risultante dalla sent. n. 364 del 1988 della Corte costituzionale - Sussistenza - Errore sulla liceità del fatto - Agente professionalmente inserito in un determinato campo di attività - Elemento positivo estraneo all'agente, determinante l'errore - Necessità.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562052-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

Anche nella materia dell'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 deve ritenersi applicabile l'art. 5 del cod. pen., quale risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, secondo la quale viene a mancare l'elemento soggettivo quando ricorra la inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commetta l'illecito. Per la configurabilità di questa situazione, con riferimento alla posizione di colui che professionalmente risulta inserito in un determinato campo di attività ed è quindi tenuto non solo all'obbligo generico di conoscenza ed informazione di ogni cittadino, ma anche a quello specifico in ordine alle norme che disciplinano quel campo di attività, è necessario che l'errore sulla liceità del fatto si fondi su un elemento positivo estraneo all'agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)