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Sez. 2, Sentenza n. 29709 del 18/12/2008 (Rv. 606002 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta - Errore sull'illiceità del fatto - Configurabilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606002-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In tema di sanzioni amministrative, l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole - e quindi per poter escludere l'elemento psicologico - deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può ravvisarsi, allorchè si sia comunque consapevoli della sua illegittimità, in una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire quella determinata condotta, dal momento che tale consapevolezza di per sè esclude l'errore, mentre l'eventuale tolleranza dell'Autorità costituisce fenomeno, sotto tale profilo, del tutto irrilevante. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato una sentenza del giudice di pace che, con riferimento ad una contestazione di infrazione all' art. 157, commi 5 e 8, codice della strada, per essere stata parcheggiata un'autovettura in modo irregolare, aveva annullato il relativo verbale, escludendo l'elemento psicologico dell'illecito sul presupposto che altri veicoli parcheggiati in modo analogo non erano stati contravvenzionati e vi era, quindi, una tolleranza tacita dell'Autorità).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Strada art. 157 com. 5, Cod. Strada art. 157 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)