Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014 (Rv. 632669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Conoscibilità da parte del giudice - Contratto collettivo nazionale di lavoro privato e contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego - Differenze - Onere di allegazione e produzione delle parti - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio "iura novit curia"), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)