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Sez. 3, Sentenza n. 4003 del 28/08/1978 (Rv. 393602 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OMESSA RICUSAZIONE DEL GIUDICE NON ASTENUTOSI - DEDUZIONE DELLA MANCATA ASTENSIONE COME MOTIVO DI NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393602-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OMESSA RICUSAZIONE DEL GIUDICE NON ASTENUTOSI - DEDUZIONE DELLA MANCATA ASTENSIONE COME MOTIVO DI NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

La violazione, da parte del giudice, dell'Obbligo di astenersi, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art 51 n 1 cod proc civ (interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto) non puo essere invocata, in Sede d'impugnazione, a fondamento della nullita della sentenza se non sia stata proposta al riguardo istanza di ricusazione. (Conf 2019/76, mass n 380844).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)