Sez. 3, Sentenza n. 4003 del 28/08/1978 (Rv. 393602 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OMESSA RICUSAZIONE DEL GIUDICE NON ASTENUTOSI - DEDUZIONE DELLA MANCATA ASTENSIONE COME MOTIVO DI NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OMESSA RICUSAZIONE DEL GIUDICE NON ASTENUTOSI - DEDUZIONE DELLA MANCATA ASTENSIONE COME MOTIVO DI NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
La violazione, da parte del giudice, dell'Obbligo di astenersi, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art 51 n 1 cod proc civ (interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto) non puo essere invocata, in Sede d'impugnazione, a fondamento della nullita della sentenza se non sia stata proposta al riguardo istanza di ricusazione. (Conf 2019/76, mass n 380844).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)