Sez. 1, Sentenza n. 2019 del 04/06/1976 (Rv. 380844 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - VIOLAZIONE - MANCANZA DI RICUSAZIONE - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - VIOLAZIONE - MANCANZA DI RICUSAZIONE - EFFETTI.*
In Mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi, nelle ipotesi di cui all'art 51 cod proc civ (nella specie, per aver conosciuto della causa in altro grado del processo), non comporta nullita della sentenza e non puo essere dedotta in Sede di impugnazione. (Conf 3440/74, mass n 371959).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)