Sez. U, Sentenza n. 5728 del 27/06/1987 (Rv. 454148 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO TECNICO STATALE "QUINTINO SELLA" DI BIELLA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ADDETTI AL LANIFICIO SCUOLA "FELICE PIACENZA" - NATURA PUBBLICISTICA - CONSEGUENZE - DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO TECNICO STATALE "QUINTINO SELLA" DI BIELLA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ADDETTI AL LANIFICIO SCUOLA "FELICE PIACENZA" - NATURA PUBBLICISTICA - CONSEGUENZE - DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico, con la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, discende dall'inserimento del dipendente nell'ambito della organizzazione pubblicistica e tipica dell'ente medesimo, mentre non rileva, in presenza di tale requisito, la corrispondenza o meno della relativa attività ai suoi fini istituzionali, ovvero l'eventuale espletamento di essa con criteri di economicità o scopi di profitto. Pertanto, deve riconoscersi natura pubblicistica, anche al fine indicato, al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituto tecnico statale "quintino sella" di Biella, addetti al lanificio scuola "felice Piacenza", tenuto conto che tale lanificio non costituisce un'impresa distinta, con propria autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, essendo gestito direttamente dallo istituto con i propri organi e con la propria organizzazione. (V 4152/85, mass n 441673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2094, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)