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Sez. L, Sentenza n. 20598 del 09/09/2013 (Rv. 628283 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di manodopera - Legittimità della causale - Legittimità del termine - Sufficienza - Esclusione - Concreta effettività dell'esigenza di assunzione indicata in contratto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628283-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di somministrazione di manodopera, la legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente per rendere legittima l'apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto stesso. (Nella specie, il rapporto di lavoro interinale era stato instaurato per le esigenze di un maggior fabbisogno di personale connesse alla predisposizione a livello nazionale del progetto della nuova rete logistica e l'avviamento dei trasporti locali postali "week end", mentre, in realtà, la filiale di assegnazione del lavoratore non era stata meccanizzata ed aveva continuato ad operare con modalità manuali, senza, pertanto, apprezzabili variazioni delle esigenze di adeguamento delle risorse umane).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 85, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 86 CORTE COST., Contr. Coll. 11/07/2003 art. 25, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1 com. 2 lett. A, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)