diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 32981 del 15/07/2021 Cc. (dep. 07/09/2021) Rv. 281744 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari - Successiva revoca dell'ordinanza di ammissione - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281744-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

È abnorme il provvedimento con cui il giudice, dopo aver disposto, nella fase delle indagini preliminari, la sospensione del procedimento con messa alla prova, una volta riconosciuto l'esito negativo della prova, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero anziché la prosecuzione del procedimento, perché l'imputazione formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464-ter, comma 3, cod. proc. pen. unitamente al consenso sulla richiesta, ha natura di esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)