Sez. 4, Sentenza n. 29093 del 11/04/2018 Cc. (dep. 22/06/2018) Rv. 273721 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari - Successiva revoca dell'ordinanza di ammissione - Restituzione degli atti al Pubblico Ministero - Abnormità - Ragioni - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
L'imputazione formulata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 464 ter, comma terzo, cod. proc. pen. ha la stessa natura di esercizio dell'azione penale di quella previsa dall'art. 405 cod. proc. pen.; pertanto laddove il giudice revochi l'ordinanza di messa alla prova ammessa nel corso delle indagini preliminari, deve disporre, ai sensi dell'art. 464-octies, comma quarto, cod. proc. pen., che il procedimento riprenda dal momento in cui era rimasto sospeso, non potendo regredire ad una fase antecedente con restituzione degli atti al P.M. il quale ha già esercitato l'azione penale. (Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto abnorme il provvedimento del giudice per le indagini prelimiari che revocando l'ordinanza di ammissione della messa alla prova, aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)