Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 14/12/1982 Ud. (dep. 22/02/1983) Rv. 157520 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - ATTI ASSUNTI DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE STRANIERE - UTILIZZO - POSSIBILITÀ - RATIO.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - ATTI ASSUNTI DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE STRANIERE - UTILIZZO - POSSIBILITÀ - RATIO.*
In base agli artt. 41, 462, 466 cod. proc. pen. il giudice può utilizzare in dibattimento gli Atti assunti dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo questi essere considerati compresi nella disciplina di cui all'ultimo comma dell'art. 466 stesso codice, che consente la lettura di ogni atto o documento non espressamente vietato a norma dei precedenti articoli.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 466 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)