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Sez. 1, Sentenza n. 3511 del 14/04/1994 (Rv. 486183 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito | Comportamento riprovevole di uno dei coniugi - Sussistenza - Condotta dell'altro coniuge - Valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486183-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito

Per pronunciare l'addebitabilità della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi, il giudice, anche se abbia accertato a carico dell'uno un comportamento riprovevole, non è esonerato dall'esaminare anche la condotta dell'altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge, e quindi, in definitiva, dal verificare se e quale incidenza quei comportamenti abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)