Sez. 1, Sentenza n. 3511 del 14/04/1994 (Rv. 486183 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito | Comportamento riprovevole di uno dei coniugi - Sussistenza - Condotta dell'altro coniuge - Valutazione - Necessità.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito
Per pronunciare l'addebitabilità della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi, il giudice, anche se abbia accertato a carico dell'uno un comportamento riprovevole, non è esonerato dall'esaminare anche la condotta dell'altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge, e quindi, in definitiva, dal verificare se e quale incidenza quei comportamenti abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)