Sez. T, Ordinanza n. 4365 del 19/02/2025 (Rv. 674162-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Decisione della Commissione tributaria centrale - Proposizione oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, se proposto dopo il decorso del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., anche nell'ipotesi in cui alla parte non sia stata ritualmente comunicata la data dell'udienza di discussione, purché alla stessa sia stato notificato il ricorso proposto dalla controparte innanzi alla Commissione centrale.
Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)