Sez. 5, Sentenza n. 10223 del 27/06/2003 (Rv. 564633 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina ex d.P.R. n. 636 del 1972 - Impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie - Termine annuale di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Comunicazione del dispositivo della sentenza - Omissione - Rilevanza - Esclusione - Comunicazione della data dell'udienza di discussione - Omissione - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, anche nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, trova applicazione, ai fini dell'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie, il termine annuale di decadenza dall'impugnazione - decorrente dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo da parte della segreteria - stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., senza che assuma rilievo né la nullità della notificazione della predetta comunicazione, né la mancata conoscenza - per omissione del relativo avviso di cui all'art. 19 del citato d.P.R. n. 636 del 1972 - della data di fissazione dell'udienza di discussione, la quale omissione comporta nullità della sentenza da far valere, per il principio di conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione, secondo le regole e i termini dei mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)