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Sez. 2 - , Ordinanza n. 6325 del 25/02/2022 (Rv. 664050 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Revocazione proposta impropriamente alla Corte di cassazione in luogo della Corte d’appello – Rimedi – “Translatio iudicii” – Inammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2022-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664050-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO

E' inammissibile il ricorso per revocazione di una sentenza di appello impropriamente proposto dinanzi alla Corte di cassazione, anziché allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non potendo il giudizio proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii", attesa la specificità del ruolo di unico giudice di mera legittimità, rivestito dalla Corte di cassazione all'interno dell'ordinamento giudiziario.

Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 341

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)