Sez. 6, Sentenza n. 2954 del 12/07/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202834 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizioni per l'estero - Misure cautelari - Misure coercitive e sequestro | Adozione dopo la definitiva decisione favorevole all'estradizione - Legittimità.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizioni per l'estero - Misure cautelari - Misure coercitive e sequestro
In tema di estradizione, le misure cautelari, essendo finalizzate alla consegna della persona estradanda allo Stato che la richiede, possono essere adottate "in ogni tempo" (art. 714 comma 1 cod. proc. pen.) e, quindi, anche dopo la definitiva decisione dell'autorità giudiziaria favorevole all'estradizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)