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Sez. 6, Sentenza n. 2954 del 12/07/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202834 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizioni per l'estero - Misure cautelari - Misure coercitive e sequestro | Adozione dopo la definitiva decisione favorevole all'estradizione - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202834-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizioni per l'estero - Misure cautelari - Misure coercitive e sequestro

In tema di estradizione, le misure cautelari, essendo finalizzate alla consegna della persona estradanda allo Stato che la richiede, possono essere adottate "in ogni tempo" (art. 714 comma 1 cod. proc. pen.) e, quindi, anche dopo la definitiva decisione dell'autorità giudiziaria favorevole all'estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)