Sez. 6, Sentenza n. 40169 del 09/11/2010 Cc. (dep. 15/11/2010) Rv. 248932 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Principio della doppia incriminazione - Art. VIII del Trattato Italia - U.S.A. del 13 ottobre 1983 - Estensione della verifica alla prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto - Esclusione - Efficacia della clausola pattizia anche in relazione all'Accordo di estradizione U.S.A. - U.E. del 25 giugno 2003 - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, ai fini del principio della doppia incriminazione non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità, nè le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Ne consegue che la clausola contenuta nell'art. VIII del Trattato di estradizione Italia - U.S.A. del 13 ottobre 1983 (ratificato con L. n. 225/1984), che esclude ogni rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, mantiene piena validità ed efficacia anche in relazione al principio di doppia incriminazione espresso nell'Accordo di estradizione fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003 (ratificato con L. 16 marzo 2009, n. 25).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 26/05/1984 num. 225 art. 8, Legge 16/03/2009 num. 25, Tratt. Internaz. 25/06/2003 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)