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Sez. 6, Sentenza n. 4338 del 30/12/2014 Cc. (dep. 29/01/2015) Rv. 262405 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO | Estradizioni per l'estero - Sospensione da parte del giudice amministrativo - Art. 714 cod. proc. pen. - Misure cautelari coercitive - Rimessione in libertà dell'estradando per scadenza dei termini - Pericolo di fuga - Misure non custodiali - Adozione - Legittimità.
Stato
decisa il 2014-12-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262405-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO

In tema di estradizione verso l'estero, la rimessione in libertà dell'estradando per scadenza dei termini di custodia cautelare conseguente alla sospensione, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di consegna, non impedisce che il Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen., investa l'organo giurisdizionale di una verifica finalizzata all'accertamento del concreto pericolo di fuga dell'estradando nell'arco temporale ricompreso fra la decisione provvisoria e la pronuncia definitiva del giudice amministrativo, da effettuarsi nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti, e da concludere, se del caso, con l'eventuale adozione di misure cautelari di tipo non custodiale che garantiscano l'effettività della possibile consegna allo Stato richiedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)