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Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 04/03/1995 (Rv. 490921 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Procedimento penale di falso - Archiviazione della denuncia - Querela di falso in sede civile - Ammissibilità - Differenze tra i due giudizi.
Stato
decisa il 1995-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490921-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

Non Massimata.Il decreto di archiviazione della denuncia penale per il reato di falso, essendo insuscettibile di passare in giudicato, non impedisce la presentazione della querela di falso, che è lo strumento processuale di contestazione della veridicità di quanto è attestato dal pubblico ufficiale nell'atto pubblico attraverso un giudizio che, pur conducendo, come il procedimento penale di falso, alla eliminazione della efficacia rappresentativa del documento risultato falso, da questo si differenzia per la funzione e l'oggetto in quanto tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non ad identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)