diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 656 del 28/01/2000 Cc. (dep. 06/03/2000) Rv. 215494 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Prevista in luogo di differimento della pena - Criteri di concessione - Indicazione.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215494-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La possibilità di ammettere il condannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato e prorogabile quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, prevista dalla legge n. 165 del 1998 come alternativa alla pura e semplice sospensione dell'esecuzione della pena, mira a soddisfare l'esigenza che, in determinati casi, valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, l'esecuzione della pena non venga sospesa, ma prosegua nella forma della detenzione domiciliare. Pertanto il tribunale di sorveglianza è chiamato a fare una duplice valutazione, e cioè deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per disporre il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari. In assenza dell'indicazione di un parametro legislativo al quale riferirsi, la valutazione del giudice deve avere riguardo a una qualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari (età, condizioni di salute, esistenza o non di garanzie di affidabilità, pericolosità sociale, compatibilità degli interventi terapeutici con il regime carcerario e così via) o sul piano della gravità e durata della pena da scontare. (V. Sez. I, 17 novembre 1999 n. 6297, Brunello, in corso di Massimazione).

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1998 num. 165 art. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)