Sez. 3, Sentenza n. 37413 del 10/07/2007 Cc. (dep. 11/10/2007) Rv. 237307 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decorrenza - È dalla data di effettiva ricezione degli atti.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, commi non e decimo, cod.proc.pen. per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dalla data di effettiva ricezione, ancorché tardiva, da parte dello stesso tribunale, degli atti provenienti dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)