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Sez. 5, Sentenza n. 10493 del 11/06/1981 Ud. (dep. 23/11/1981) Rv. 151065 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - NATURA DI CIRCOSTANZE FACOLTATIVA - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - EVENTUALE ERRORE NELLA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151065-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - NATURA DI CIRCOSTANZE FACOLTATIVA - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - EVENTUALE ERRORE NELLA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Le circostanze attenuanti generiche hanno carattere facoltativo, per cui la loro concessione è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale deve perciò render conto della sua decisione solo in caso di concessione e non già nel caso di diniego. Conseguentemente, l'eventuale errore del giudice nell'esporre i (non necessari) motivi di diniego non può determinare alcun interesse dell'imputato all'impugnazione se non nei limiti in cui possa valere a devolvere al giudice di secondo grado la questione per un diverso uso del potere discrezionale al riguardo. (Conf mass n 145933).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)