Sez. 1, Sentenza n. 10702 del 01/06/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161690 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CIRCOSTANZE IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ISTANZA DELL'IMPUTATO - RIGETTO - OGGETTIVA E MANIFESTA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO O DI DIRITTO PER LA CONFIGURABILITÀ DELL'ATTENUANTE RICHIESTA - MOTIVAZIONE - MANCANZA DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CIRCOSTANZA IMPLICITAMENTE ESCLUSA - LEGITTIMITÀ DELLA MOTIVAZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CIRCOSTANZE IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ISTANZA DELL'IMPUTATO - RIGETTO - OGGETTIVA E MANIFESTA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO O DI DIRITTO PER LA CONFIGURABILITÀ DELL'ATTENUANTE RICHIESTA - MOTIVAZIONE - MANCANZA DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CIRCOSTANZA IMPLICITAMENTE ESCLUSA - LEGITTIMITÀ DELLA MOTIVAZIONE.*
In caso di oggettiva ed evidente Mancanza dei presupposti di fatto o di diritto per la configurabilità di una circostanza attenuante rispetto alla quale è stata formulata espressa istanza di applicazione da parte dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi il diniego di applicazione dando atto, sia pure solo implicitamente, di tale Mancanza e della conseguenziale inapplicabilità dell'attenuante - in tal caso, comunque, la Mancanza di specifica motivazione in ordine all'inapplicabilità dell'attenuante richiesta non costituisce vizio della motivazione della sentenza, e quindi ragione di annullamento di essa in Sede di Cassazione, trattandosi di circostanza assolutamente non suscettibile di applicazione così che nessun pregiudizio è derivato all'imputato dall'anzidetta omissione. (V 148163 per l'esclusione della nullità della sentenza per il mancato esame in appello di motivi manifestamente infondati; (V mass n 144159; (V mass n 149494 per la sussistenza dell'Obbligo della motivazione in caso di concessione o diniego delle attenuanti generiche chieste espressamente dall'imputato; (V mass n 151065 per l'esclusione dell'Obbligo della motivazione nel caso di diniego delle attenuanti generiche atteso il loro carattere facoltativo e per la sussistenza di tale Obbligo solo nel corso di concessione di tali attenuanti; (V mass n 151034; (V mass n 145933).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)