Sez. 2, Ordinanza n. 5032 del 06/03/2026 (Rv. 678608-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - SANATORIA | Difetto di autorizzazione ex art. 182, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009 -
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - SANATORIA
Autorizzazione intervenuta e prodotta nel corso del giudizio di appello - Sanatoria ex tunc - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
133035 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE In genere.
Il mancato deposito dell'autorizzazione ad agire in giudizio nel termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009) è sanato ex tunc dalla produzione nel solo grado di appello dell'autorizzazione concessa nelle more del giudizio di secondo grado, realizzandosi l'ipotesi di rimessione in termini implicitamente richiesta con il deposito del provvedimento autorizzatorio, consentita - in base alla nuova formulazione dell'art. 153, comma 2 c.p.c. - anche a termine perentorio scaduto. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'autorizzazione, accordata dal g.t., alla proposizione di un'azione di impugnazione testamentaria proposta dall'amministratore di sostegno, richiesta e sollecitata nel termine assegnato dal giudice di primo grado).
Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)