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Sez. 3 - , Sentenza n. 5474 del 22/02/2023 (Rv. 666960 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Lesioni di non lieve entità - Invalidità temporanea - Liquidazione - Applicabilità dei criteri dettati dall'art. 139 cod. ass. - Esclusione - Fondamento - Applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2023-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666960-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi".

Decreto Legisl. 09/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 09/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)