Sez. 3, Ordinanza n. 5819 del 15/03/2026 (Rv. 678238-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Rendita INAIL in favore dei superstiti ex art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Indennizzo del pregiudizio patrimoniale - Esaustività - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno differenziale dal terzo responsabile - Sussistenza - Prova dei relativi presupposti - Necessità. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
La liquidazione ai superstiti della rendita INAIL ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 indennizza un pregiudizio di natura patrimoniale ma non assorbe necessariamente tutto il danno patrimoniale patito dagli eredi, i quali hanno diritto all'integrale risarcimento del danno patrimoniale da parte del terzo responsabile, purché ne forniscano la prova.
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)