Sez. L, Sentenza n. 4435 del 04/03/2004 (Rv. 570793 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento per l'irrogazione - Giustificazioni del lavoratore - Obbligo del datore di lavoro di convocare il medesimo per l'audizione - Presupposti - Richiesta tempestiva - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, non comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) della volontà del lavoratore di essere sentito di persona, e nel giudizio il lavoratore ha l'onere di provare la tempestività della sua richiesta, quale elemento costitutivo a lui favorevole della fattispecie procedimentale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale veniva dedotta la mancata convocazione del lavoratore nel corso del procedimento disciplinare, avendo la sentenza impugnata, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, escluso che una simile richiesta fosse stata formulata dal lavoratore stesso).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)