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Sez. L, Sentenza n. 5419 del 02/06/1998 (Rv. 516022 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento per l'irrogazione - Giustificazioni del lavoratore - Obbligo del datore di lavoro di convocare il medesimo per audizione orale - Presupposti - Richiesta tempestiva - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516022-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

L'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, non comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere sentito di persona, e nel giudizio il lavoratore ha l'onere di provare la sua tempestiva richiesta, costituente elemento costitutivo a lui favorevole della fattispecie procedimentale. (Nella specie il lavoratore, invitato a rendere le proprie giustificazioni all'Associazione provinciale delle imprese industriale, a tale scopo delegata, dopo avere in tale sede rifiutato di entrare nel merito, dichiarando di voler documentare la propria posizione direttamente al datore di lavoro, non aveva assunto altre iniziative ai fini di una sua diretta audizione orale; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la violazione delle regole procedimentali nell'intimazione del licenziamento impugnato.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)