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Sez. 1, Sentenza n. 2682 del 02/06/1989 (Rv. 462970 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - A PERSONA DI FAMIGLIA - REQUISITI - RAPPORTO DI CONVIVENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462970-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - A PERSONA DI FAMIGLIA - REQUISITI - RAPPORTO DI CONVIVENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Fra le persone di famiglia, che, se rinvenute nella casa di abitazione del destinatario dell'atto da notificare, sono abilitate a riceverlo (art. 139 secondo comma cod. proc. civ.), devono comprendersi non soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto, ma anche gli altri parenti od affini, non legati da un rapporto di stabile convivenza, purché la loro presenza in detta casa sia non occasionale (circostanza da presumersi, fino a prova contraria da parte del notificando, quando la copia dell'atto sia accettata senza riserve). (V 3304/85, mass n 440968; (V 2572/83, mass n 427437).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)