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Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 12/10/1982 (Rv. 423069 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VENDITA DEL FONDO A TERZI - DIRITTO DI RISCATTO - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423069-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VENDITA DEL FONDO A TERZI - DIRITTO DI RISCATTO - OPERATIVITÀ.*

La vendita del fondo effettuata dal proprietario in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte del coltivatore che abbia esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 per l'operatività del diritto di riscatto, deve tuttavia equipararsi ad esse e considerarsi, quindi, un presupposto idoneo al retratto. (V 848/81, mass n 411341; (V 2003/78, mass n 391364; (V 1478/75, mass n 375059; (V 4388/74, mass n 373075; (Conf 3854/82, mass n 421820; (Conf 4801/81, mass n 415505; (Conf 3384/80, mass n 407195; (Conf 2852/73, mass n 366443).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)