Sez. U, Sentenza n. 2674 del 05/03/1993 (Rv. 481253 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Magistrato sottoposto a procedimento disciplinare - Pronuncia irrogativa della sanzione - Morte sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronuncia - Effetti - Ricorso per Cassazione contro la decisione della sezione disciplinare del C.S.M. - Inammissibilità.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni
La morte del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronuncia irrogativa della sanzione, comporta, con la cessazione del rapporto di servizio del magistrato medesimo, la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M., con esclusione della possibilità di qualsiasi altra pronuncia, e, in particolare, di quella di estinzione dell'illecito disciplinare, applicandosi nel procedimento d'impugnazione instaurato con il ricorso predetto le norme processuali civili anziché i principi propri del procedimento penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)