Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 11/10/1984 Cc. (dep. 30/10/1984) Rv. 166457 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - CONDIZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - CONDIZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 269 cod. proc. pen., in tanto si può parlare di indizi sufficienti a giustificare la detenzione, in quanto gli elementi probatori acquisiti siano forniti di una certa consistenza, sia pur valutata ai fini del mantenimento dello stato di cattura e non già ai fini più vincolanti della condanna. La valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, mentre il controllo di legittimità non riguarda la concreta esistenza degli indizi, ma si esercita in via esclusiva sulla motivazione del provvedimento, nei ristretti termini consentiti dai vizi di Mancanza e contraddittorietà della motivazione stessa. (V mass n 165387; (V mass n 165386; (V mass n 165075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)