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Sez. 1, Sentenza n. 487 del 06/03/1984 Cc. (dep. 20/07/1984) Rv. 165386 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - CONDIZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165386-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - CONDIZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

In tema di scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, la motivazione esauriente del giudice di appello deve rispondere a quei criteri di logicità e coerenza necessari per consentire il controllo di legittimità e deve essere ispirata ad una esatta nozione dei "sufficienti indizi di colpevolezza" la cui perdurante sussistenza - estrinsecata, in maniera compatibile con il segreto istruttorio, attraverso la specifica enunciazione, in relazione ovviamente al contenuto della motivazione del giudice di primo grado e dei motivi di appello, di elementi probatori tali da far ritenere probabile, nell'ambito di una valutazione allo stato degli Atti, la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato allo stesso contestato - legittima il protrarsi dello stato di custodia preventiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)