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Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 28/01/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169958 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONA NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ DEL COMPARTECIPE EX ART. 116 COD. PEN. - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169958-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONA NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ DEL COMPARTECIPE EX ART. 116 COD. PEN. - FATTISPECIE.*

In caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'Azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 cod. pen. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento "deve essere ragionevolmente previsto", ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 cod. pen. se sussiste la rappresentazione in concreto, di detto evento come possibile conseguenza dell'Azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (fattispecie di rapina mediante irruzione dei rapinatori in una gioielleria con in pugno armi da fuoco, in cui è stato ritenuto il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. del correo che non fece uso delle armi nel corso della rapina contro il gioielliere, rimasto mortalmente attinto dai colpi esplosi dall'altro partecipe a sua volta attinto dai colpi esplosi improvvisamente dal gioielliere). (V mass n 161598; (V mass n 157600; (V mass n 156970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)