Sez. 3, Sentenza n. 12327 del 10/06/2005 (Rv. 582366 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Crediti e debiti traenti origine da un unico rapporto - Applicabilità della disciplina tipica della compensazione - Condizioni - Fattispecie in tema di rapporto di agenzia.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
Poichè l'art. 1246 cod. civ. si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascono i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale: infatti, una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia, perchè, se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si inciderebbe sull'efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorchè aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 cod. civ. che, riguardando l'istituto della compensazione in sè, è norma di carattere generale.(Nella specie, trattavasi di rapporto di agenzia, in cui i rispettivi crediti e debiti delle parti, pur traendo origine da un medesimo rapporto, non si ponevano in posizione di sinallagmaticità, afferendo il credito dell'agente all'indennità di fine rapporto e il credito del preponente al risarcimento danni per appropriazione indebita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)