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Sez. L, Sentenza n. 10447 del 07/10/1991 (Rv. 474124 - 01)

Agenzia (contratto di) - Diritti dell'agente - In genere | Disciplina ex artt. 1241 e segg. cod. civ. - Applicabilità - Limiti - Rapporto parasubordinato di agenzia - Credito residuale dell'agente risultante dal saldo contabile - Rivalutazione ed interessi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474124-01

Agenzia (contratto di) - Diritti dell'agente - In genere

L'applicabilità delle disposizioni degli artt. 1241 e segg. cod. civ. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico-giuridico) postula l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti e pertanto va esclusa allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, occorrendo in tal caso procedere ad un semplice accertamento delle reciproche partite di dare e avere, che il giudice deve compiere, alla stregua degli atti, anche se non sia stata proposta specifica domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione. Ne deriva che, ove l'unico rapporto sia rappresentato da un rapporto di agenzia caratterizzato da parasubordinazione, occorre prima determinare il saldo contabile, comprendendo nell'operazione tutte le partite di debito e credito derivanti dal rapporto stesso, e, solo ove risulti un credito residuale dell'agente (parasubordinato), il relativo importo deve essere rivalutato e maggiorato degli interessi legali secondo gli artt. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. att. stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)