Sez. 5, Sentenza n. 11186 del 05/05/1998 Ud. (dep. 26/10/1998) Rv. 212403 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Commessa da privati - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria - Reato - Sussistenza - Fattispecie: falsa indicazione dell'anno di esecuzione di una costruzione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
L'art. 483 cod. pen.(falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)postula, di norma, l'esistenza di disposizioni extrapenali integratrici che concorrono a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscono al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi,"ex lege", una determinata funzione probatoria. In tale ambito rientra la legge 4.1.1968, n.15 che agli artt. 2 e 4 facultizza il privato alla dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, la quale diventa atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal "funzionario competente a ricevere l'atto, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco" e che all'art. 26, commi 1 e 2, stabilisce che tali dichiarazioni "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".Di conseguenza è dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rientrante nella previsione dell'art. 483, anche quella allegata alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, diretta al sindaco, ma ricevuta dal funzionario competente o da altro pubblico ufficiale appositamente incaricato. (Fattispecie relativa alla falsa attestazione che la costruzione era stata eseguita in un determinato anno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 26, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)