Sez. U, Ordinanza n. 22891 del 07/12/2004 (Rv. 578173 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia e urbanistica - Art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 (testo originario) - Portata, per effetto di Corte Cost. sent. n. 281 del 2004 - Occupazione acquisitiva - Azione "ex" art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - nel testo originario, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 281 del 2004, nella parte in cui esso istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anziché limitarsi, in tale materia, ad estendere la giurisdizione amministrativa alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, incluse quelle relative al risarcimento del danno, - rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, posto che essa concerne un fatto illecito lesivo del diritto di proprietà e, dunque, non comporta l'esame di una pretesa patrimoniale consequenziale ad una tutela da chiedersi al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)