Sez. U, Ordinanza n. 8209 del 20/04/2005 (Rv. 580289 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia ed urbanistica - Art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 (testo originario) - Portata, per effetto di Corte cost., sent. n. 281 del 2004 - Occupazione acquisitiva - Azione di risarcimento del danno nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, il testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali conseguenziali della giurisdizione di legittimità od esclusiva che già apparteneva al giudice amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario conoscere della domanda - introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) - con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo in un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa al risarcimento dei danni: detta domanda, infatti, non integra impugnazione di atti o provvedimenti autoritativi della P.A., né fa valere posizioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo secondo la normativa anteriore al D.Lgs. n. 80 del 1998 (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ma denuncia fatti lesivi della proprietà, nella carenza di provvedimenti idonei a determinarne l'affievolimento o la traslazione, e così si ricollega ad un diritto soggettivo tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in mancanza di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)