Sez. 6, Sentenza n. 8238 del 11/05/1989 Ud. (dep. 06/06/1990) Rv. 184594 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ.*
La circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 6 seconda ipotesi, cod. pen. (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato), è di natura soggettiva e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole, il quale, per ravvedimento, dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, si adopera per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato. L'attenuante è ravvisabile solo se l'Azione diretta ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato è spontanea ed efficace, cioè determinata da motivi interni allo agente e non influenzata in alcun modo da fattori esterni che operino come pressione sulla spinta psicologica. Per conseguenze dannose e pericolose del reato debbono intendersi esclusivamente quelle concernenti il danno penale causato dal reato stesso e cioè solo quello strettamente inerenti alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata e che quindi non si concretino in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. L'attenuante trova giustificazione in una condotta che testimoni minor capacità a delinquere in relazione a reati in cui il danno penale non sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dalla opera del colpevole. Essa, pertanto, non è concedibile in relazione ad un comportamento processuale di semplice collaborazione con gli organi inquirenti. (fattispecie relativa e ritenuta inapplicabilità dell'attenuante in quanto la collaborazione dell'imputato (indicazione dei fornitori) è intervenuta dopo l'esaurimento del reato con l'espletamento dell'attività di spaccio degli stupefacenti. (Conf mass n 172222; (Conf mass n 169012).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)