Sez. 3, Sentenza n. 3124 del 21/05/1984 (Rv. 435170 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - INDENNIZZO DOVUTO DALL'ASSICURATORE - NATURA - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DIRETTO DELL'INDENNIZZO AL TERZO DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - INDENNIZZO DOVUTO DALL'ASSICURATORE - NATURA - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DIRETTO DELL'INDENNIZZO AL TERZO DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
L'indennizzo dovuto dall'assicuratore della responsabilità civile ha natura di debito pecuniario, considerato sin dal momento della stipulazione del contratto di Assicurazione in termini di somma di danaro e, quindi, soggetto al principio nominalistico, senza che tale natura si presti ad essere modificata in quella di un debito di valore allorché per volontà dell'assicuratore o dell'assicurato (secondo il regime anteriore a quello introdotto con la legge n. 990 del 1969) si dia luogo al pagamento diretto dell'indennizzo al terzo danneggiato. (V 5218/83, mass n 430091; (V 2937/80, mass n 406674).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)