Sez. 5, Sentenza n. 42608 del 12/04/2005 Ud. (dep. 24/11/2005) Rv. 232846 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Costituzione di parte civile - Legittimazione - Danni non patrimoniali derivanti dal reato - Interesse - Legittimazione dei singoli creditori - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Ai sensi dell'art 240, comma secondo, L. fall., i creditori sono legittimati "uti singuli" ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 240 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)