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Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 19/01/2021 (Rv. 660279 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Regolamenti interni della F.I.G.C. - Contratto di prestazione sportiva stipulato senza l'assistenza dell'agente sportivo - Diritto dell'agente al compenso pattuito - Sussistenza - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2021-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660279-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE

Gli artt. 18, comma 2, e 21, comma 6, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all'agente sportivo รจ dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l'incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione equipollente), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia depositato o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)