Sez. L, Sentenza n. 17067 del 03/08/2007 (Rv. 599637 - 01)
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Statuto e regolamenti interni della F.I.G.C. - Natura - Interpretazione - Criteri di ermeneutica negoziale - Applicazione - Condizioni - Fattispecie.
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE
Le disposizioni contenute nelle cosiddette "carte federali" delle federazioni sportive nazionali - aventi natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato - rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale e vanno interpretate secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., di modo che, ove sia censurata in sede di legittimità l'interpretazione data alle norme in questione dal giudice di merito, parte ricorrente deve specificare i canoni ermeneutica in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice stesso se ne sia discostato. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto corretta la statuiscine del giudice di merito che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tu alcuni impiegati assunti da un comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Nazionale Gioco Calcio (FIGC) e la Federazione stessa, sulla base dell'interpretazione dello statuto di quest'ultima, per il quale la Lega Nazionale dilettanti è tenuta ad avvalersi nella propria attività dai Comitati dipendenti della Federazione, per cui le attività ed i rapporti da essi instaurati sono direttamente riferibili alla FIGC).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)