Sez. 3, Sentenza n. 13530 del 11/06/2009 (Rv. 608539 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Danno psichico - Nesso di causalità tra fatto lesivo e trauma psichico - Accertamento - Criteri - Assoluta certezza - Necessità - Esclusione - Elevata probabilità - Sufficienza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
Ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest'ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell'evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l'intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, per avere quest'ultima condiviso le conclusioni di un c.t.u. medico-legale, il quale, considerando non sufficiente una valutazione probabilistica in termini pari al 70-80%, aveva escluso il nesso causale tra il reato di atti di libidine di cui era rimasta vittima una minore e l'esistenza di un danno psichico permanente, ritenendo plausibile un solo danno psichico transeunte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)