Sez. 6 - 2, Sentenza n. 183 del 05/01/2017 (Rv. 642312 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo civile - Decesso di una parte nella pendenza del giudizio presupposto - Diritto degli eredi all'indennizzo “iure proprio” - Spettanza - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di irragionevole durata del processo civile, l'erede della parte deceduta nel corso del giudizio presupposto ha diritto all'indennizzo "iure proprio" solo dopo la notifica, nei propri confronti, dell’atto di riassunzione o la costituzione volontaria in giudizio, in quanto, prima di tale momento, potrebbe essere del tutto all'oscuro della stessa esistenza del giudizio oppure, in ipotesi, avere rinunziato all'eredità ovvero, ancora, trovarsi nella posizione di mero chiamato, mentre, a seguito della riassunzione o della costituzione, l’erede viene formalmente coinvolto nel giudizio e ne subisce tutte le conseguenze, anche in termini di patema d’animo per la sua durata, non ostando alla liquidazione dell'indennizzo, analogamente a quanto avviene per il contumace, l'eventuale scelta di non costituirsi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)