Sez. 5, Sentenza n. 18774 del 09/12/2003 (Rv. 568738 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - CONTENUTO | Errore - Di fatto o di diritto - Emendabilità da parte del dichiarante - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - CONTENUTO
La dichiarazione IVA affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commessa dal contribuente nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a suo carico (nella specie, la ricorrente - che aveva impugnato il diniego di rimborso delle maggiori imposte versate per avere erroneamente considerato ininfluenti, ai fini della determinazione della quota d'imposta detraibile secondo il sistema "pro rata", le entrate costituite dai contributi UNIRE - lamentava in sede di legittimità che la Commissione tributaria centrale avesse ritenuto che la omessa indicazione di detrazioni nella dichiarazione annuale comportasse la decadenza dal diritto alle stesse).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)