Sez. 5, Sentenza n. 8972 del 20/06/2002 (Rv. 555192 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Errori contenuti nella dichiarazione - Emendabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE
L'emendabilità, da parte del contribuente, degli errori, anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in dichiarazioni (o, comunque, in atti dello stesso contribuente costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale), deve essere riconosciuta quale espressione di un principio generale del sistema tributario, atteso che la dichiarazione non ha valore confessorio, né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria - inserendosi nell'ambito di un più complesso procedimento di accertamento e di riscossione -, ed alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione (i quali rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo), nonché del principio - esistente ancor prima dell'espresso riconoscimento contenuto nell'art. 10 della legge n. 212 del 2000 - della collaborazione e della buona fede, che deve improntare i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria. Ne consegue, in tema di imposta di successione, che il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la sua presentazione, e che tale rettifica, se fondata, deve essere presa in considerazione dall'ufficio, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, ex art. 33 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)