Sez. 1, Sentenza n. 7693 del 31/03/2006 (Rv. 588236 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE | Sequestro giudiziario - Azioni a tutela dei beni sequestrati - Posizione del custode - Sostituzione processuale - Configurabilità - Cessazione della custodia - Effetti processuali - Interruzione del giudizio - Ammissibilità nel giudizio di cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE
La posizione processuale del custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, il quale agisca a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli, equivale a quella di un sostituto processuale; pertanto, l'eventuale cessazione del suo potere di stare in giudizio per conto di altri non fa venir meno automaticamente la legittimazione sostitutiva, né, conseguentemente, i relativi poteri d'impulso processuale conferiti al suo difensore, ove (come accade nel giudizio di cassazione) non sia possibile attuare un idoneo meccanismo d'interruzione e riassunzione del giudizio in capo al nuovo legittimato processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)