Sez. U, Sentenza n. 11833 del 16/05/2013 (Rv. 626349 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consiglio nazionale forense - Giudice speciale precostituzionale - Attribuzioni tuttora vigenti - Fondamento - Asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per contrasto con i principi di indipendenza e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, che hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. lt. 23 novembre 1944, n. 382 (e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la circostanza che il predetto C.N.F., nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo per incompatibilità, ai sensi della legge 25 novembre 2003, n. 339, non costituisce violazione degli artt. 24 e 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi, sicché le relative questioni di legittimità costituzionale debbono ritenersi manifestamente infondate (cfr. C. cost. sentenza n. 284 del 1986).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 21, Legge 25/11/2003 num. 339 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)